INTERPELLANZA | Subaffitto ex-Agricom

fabriano progressista

 

AL Presidente del Consiglio comunale
e al Sindaco del Comune di Fabriano

 

INTERPELLANZA

Subaffitto ex-Agricom

 

Premesso che con delibera di giunta del 21/03/2022 si è
approvato il regolamento di gestione immobiliare dell’azienda
Agricom srl. La società, posta in liquidazione, era
una società a totale partecipazione pubblica, detenuta al
100% dal comune di Fabriano, con finalità didattiche, di
sperimentazione zootecnica e con certificazione biologica.
Successivamente, si esprime la volontà di concedere in
affitto per 15 anni + 15 di eventuale rinnovo quanto di
proprietà del Comune (terreni, fabbricati, impianto
fotovoltaico). Si precisa inoltre che l’aggiudicatario della
procedura di evidenza pubblica si doveva impegnare a
rispettare le clausole essenziali per le quali l’azienda era
stata creata e che sono state richiamate nel bando di gara.

Costatato che al IX del regolamento si dichiara che ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 21 della legge n. 203 del 1982,
è fatto divieto alla parte affittuaria, a meno di specifica
autorizzazione da parte del Comune di Fabriano, di
subaffittare, sublocare e subconcedere ad altri il
godimento, a qualsiasi titolo, di tutti o parte dei terreni e/o
fabbricati oggetti del contratto e che il mancato rispetto di
quanto sopra sarebbe stato causa di risoluzione del contratto stesso.

Considerato inoltre che al punto XIII si fa riferimento
esplicito all’allevamento bovino allo stato semibrado e in
regime biologico volto alla fornitura di carne alle mense
scolastiche del Comune di Fabriano e alla disponibilità di
sostenere l’allevamento suinicolo finalizzato alla
produzione del salame di Fabriano nonché al recupero
della pecora fabrianese e alla sua commercializzazione, di
partecipare a progetti di interesse strategico con Comune
,istituto agrario e università al fine di sviluppare un
modello di sostenibilità e di biodiversità con il riavvio dell’
aula didattica.

Ritenuto che tutto questo sia parte integrante ed
essenziale del bando non si capisce come mai nella
delibera di giunta del 15/12/2022 la Società Agricola
Biologica Fileni srl affermi di non poter far fronte
all’allevamento bovino in quanto specializzata nella
produzione di carni avicole per cui avanza la richiesta di
subaffittare ad un allevatore del luogo esperto nel settore.

Preso atto inoltre del parere favorevole espresso nella
citata delibera con la quale si autorizza la Società Fileni srl
a concedere in subaffitto 27,00 HA oltre la gestione della
mandria

 

Si chiede

 

Se tutto ciò non sia in contrasto evidente con la legge
03/05/1982 n. 203 che disciplina i contratti di affitto agrari
e vieta esplicitamente il subaffitto impedendo
all’affittuario ogni intermediazione nella conduzione del
fondo. L’art. 21 II comma stabilisce che qualora il locatore
del fondo non faccia valere la violazione del divieto, o non
faccia valere nel termine di quattro mesi dalla data in cui
ne è venuto a conoscenza il terzo subaffittuario subentra
nella posizione giuridica dell’affittuario autenticamente,
ope legis, e non in conseguenza di un negozio traslativo,
ovvero se alla luce di quanto sopra non voglia valutare la
nullità del contratto.

 

Gruppo Consiliare Fabriano Progressista

Fabriano 17/01/2023